Il contratto di rete, una soluzione possibile ed auspicabile

C’è necessità di modifiche normative che consentano ai lavoratori autonomi di dare vita a reti professionali

Da ormai un decennio a questa parte è in atto un profon- do mutamento nel mondo delle professioni. Al di là della crisi economica che si è sviluppata dal 2008, è emersa la necessità, da parte dei professionisti, di dotarsi di stru- menti innovativi per cercare di mantenere e sviluppare la propria attività.

Questa necessaria rivisitazione sul come svolgere la pro- fessione è stata stimolata in particolare dall’emersione della domanda di specializzazione da parte del mercato di riferimento e, soprattutto, dalla necessità di aggregarsi in forme più o meno strutturate per essere più performanti nella offerta dei servizi.

Lo studio annuale compiuto da Confprofessioni per l’anno 2017 ha evidenziato che la percentuale di lavoratori auto- nomi che esercitano la professione in forma individuale è pari al 66% del totale, a fronte del 10% e del 22% dei professionisti che la esercitano, rispettivamente, in forma associata e in forma societaria; solo per quelli ordinistici, il 75% dei professionisti opta per la forma individuale, il 13% per quella associata e l’11 % per quella societaria.

I lavoratori autonomi, ordinistici e non ordinistici, sono stati equiparati dall’Europa, con la raccomandazione del 06.05.03 n.ro 2003/361/CE, alle imprese, in quanto entità esercenti attività economica e detta equiparazione è entrata nel nostro ordinamento con la legge 22 maggio 17, n. 81 (Jobs Act dei lavoratori autonomi).

È indubbio, quindi, che le professioni debbano rivedere i propri ruoli tradizionali, e questo in una accezione positi- va. Vi sono più strumenti a disposizione in un mondo in rapida mutazione dove l’innovazione dell’organizzazione e degli strumenti di lavoro assume sempre maggiore importanza.

I professionisti ordinistici hanno oggi la possibilità di svolgere la professione in forma individuale, aggregata in associazioni professionali ed in società, segna- tamente in STP e STA per quanto riguarda gli avvocati. Questi modelli sono però ancora poco diffusi sia per la natura culturalmente individua- lista di chi esercita la libera professione, sia per i limiti normativi e statutari dei modelli esistenti. Vi è da aggiungere che queste forme tradizionali consentono l’aggregazione preferibilmente con soggetti che esercitano la stessa professione. Maggiori complessità, sul piano fiscale e pre- videnziale, sorgono, qualora si pensi di creare aggregazioni multidisciplinari.

Peccato, però, che sia proprio quella multidisci- plinare, per diversa area di competenza e di spe- cializzazione, la forma di aggregazione di cui si sente maggiormente il bisogno e che potrebbe essere lo strumento di sviluppo e di crescita del mondo delle professioni.

Specializzazioni ed organizzazione gli asset portanti

Il posizionamento strategico dello studio pro- fessionale dovrà inevitabilmente passare da un mutamento del modello di business. L’avvocato dovrà ripensare la propria visione di sé, passan- do anche attraverso una nuova organizzazione dei processi di lavoro. La specializzazione sarà uno degli asset portanti del proprio posiziona- mento sul mercato e l’aggregazione tra soggetti con competenze verticali molto approfondite e con relazioni orizzontali di collaborazione e di fiducia costituirà un elemento di potenziamen- to della offerta rispetto agli altri competitors.

Si aggiunga che dalle ricerche svolte dalle casse nazionali di previdenza e assistenza (per esem- pio, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assi- stenza dei Dottori Commercialisti), chi esercita la professione in forma associata ha un reddito superiore di quasi due volte e mezzo rispetto a colui che esercita la professione in forma indivi- duale.

Questi sono alcuni dei motivi per cui lo stru- mento del contratto di rete potrebbe essere la risposta e la soluzione a questa esigenza di aggregazione, con ricadute positive anche sull’economia nazionale.
Il contratto di rete è stato introdotto nell’ordina- mento con l’art 3, commi 4 ter e seguenti, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, converti- to con la legge 9 aprile 2009, n. 33. Successivamente, alla luce delle esigenze e delle evoluzioni applicative del contratto stesso, sono intervenute modifiche e integrazioni con: la L. 23 luglio 2009, n. 99, la L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del DL 78/2010 (“decreto compe- titività”), la L. 134/2012, di conversione del DL 83/2012 (“Decreto crescita”), la L. 17 dicembre 2012, n. 121, di conversione del decreto legge 179/2012 (“Decreto crescita bis”), la L. 28 luglio 2016, n. 154.

I soggetti che fanno rete sono gli “imprenditori” che intendono “accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

L’art 4 quater della L. 33/2009 stabilisce che “il contratto di rete è soggetto alla iscrizione nella sezione del registro imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto comincia a decorrere quando è stata eseguita l’ul- tima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti colo- ro che ne sono stati sottoscrittori originari “ o, nel caso di rete soggetto, “ la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede”. La pub- blicità presso il registro imprese della Camera di Commercio ha pertanto efficacia costitutiva sia per la rete contratto che per la rete soggetto. L’art 12, co. 2, della L. 22 maggio 2017, n. 81 (Job’s act per i lavoratori autonomi), prevede che “Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazio- nali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese”. Il successivo comma 3, lettera A, stabilisce che “Al fine di consentire la parteci- pazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità a) di costituire reti di esercenti la professione e consen- tire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia”.

Urgono modifiche legislative

I lavoratori autonomi possono dunque parteci- pare ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, ed anche, a prescin- dere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste.

Tuttavia, la Legge n. 33 del 2009, con le modi- fiche successive, come abbiamo indicato in precedenza, prevede una pubblicità costitutiva data dalla iscrizione a margine di ciascuna posi- zione del registro imprese di ogni imprenditore che fa parte della rete.

È di tutta evidenza che, non essendo iscritti alla Camera di Commercio, i lavoratori autonomi non possano assolvere all’obbligo pubblicitario richiesto dalla norma sulle reti. A seguito di numerose richieste avanzate dalle Camere di Commercio e da associazioni di categoria, come Confcommercio Lombardia, il Ministero dello Sviluppo e dell’Economia, in data 30 luglio 2018, ha emanato una circolare (n. 3707/C) chiarificatrice sul punto.

Il Ministero dà atto che la normativa del Jobs act si riferisce ai rapporti di lavoro autonomo disciplinati dall’art 2222 cc, con esclusione degli imprenditori e dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 cc.

Poiché, dunque, i lavoratori autonomi non sono dotati di una propria ed autonoma posizione presso il registro imprese, ne deriva che “a fini pubblicitari appare possibile la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali-professiona- li) dotati di soggettività giuridica come descritti al comma 4 quater dell’art 3 della Legge 33/2009”. Di fatto, quindi, secondo la interpretazione del MISE, i lavoratori autonomi potranno costituire unicamente reti soggetto miste, cioè con la pre- senza di imprenditori, in quanto la rete soggetto non richiede la iscrizione della costituzione della rete sulla posizione di ogni retista ma solo presso la sede legale della rete.
Si potrebbe, tuttavia, valutare il fatto che, pro- prio perché la rete soggetto assume una propria autonomia soggettiva, e quindi anche fiscale, nel momento in cui a fare parte della rete fos- sero solo lavoratori autonomi nascerebbe un nuovo soggetto, la rete appunto, che potrebbe iscriversi presso il registro imprese con una identità propria.
Sarebbe allora opportuna una modifica nor- mativa che consentisse anche ai lavoratori autonomi di costituirsi in rete. In particolare, per gli avvocati, occorrerebbe modificare anche la legge ordinamentale che regola l’esercizio della professione forense (L. 31.12.2012, n. 247) per consentire il libero ricorso allo strumento rete, svincolandolo dai limiti di cui alle STA.
Aprire all’aggregazione in rete significherebbe consentire ai lavoratori autonomi di fare ricorso ad uno strumento tecnico-formale più agile e più dinamico nei contenuti rispetto a quelli già esistenti, superando anche le problematiche di carattere fiscale e previdenziale.
Si favorirebbero le aggregazioni multidiscipli- nari dando loro una spinta propulsiva a livello economico ed organizzativo, favorendo nuove sinergie più sostenibili anche da punto di vista dei costi e degli ambiti specialistici di sviluppo. Dunque, nuovi modelli organizzativi per una sfida di innovazione a cui le libere professioni, oggi, non possono più sottrarsi.
Il Futuro è già qui!